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Importare elettronica dalla Cina: marcatura CE, obblighi dell’importatore ed errori comuni

Se importi elettronica da fuori UE sei responsabile di verificare la conformità del prodotto. Quali regole si applicano, quali documenti chiedere al fornitore e gli errori che costano un blocco in dogana.

di Ing. Vito Domenico AmodioAggiornato al 9 minuti di letturaTrasformazione digitale
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In breve

Se compri elettronica da un fabbricante cinese e la vendi in Italia, sei l’importatore. Prima di vendere devi verificare che il fabbricante abbia fatto la valutazione di conformità, preparato la documentazione tecnica e apposto la marcatura CE. Devi mettere sul prodotto il tuo nome e indirizzo, fornire istruzioni in italiano e conservare la dichiarazione UE di conformità per dieci anni.

Aggiornato al 04/10/2026. Questa guida è un orientamento tecnico, non un parere legale.

Chi è l’importatore e perché la responsabilità ricade su di lui?

Per le direttive europee sui prodotti, l’importatore è chi, stabilito nell’Unione, immette sul mercato UE un prodotto che arriva da un paese terzo. Se compri su una piattaforma B2B estera e rivendi in Italia, sei tu.

Il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato aggiunge una regola importante: per molti prodotti, tra cui quelli soggetti alle direttive LVD, EMC, RED e RoHS, deve esserci un operatore economico stabilito nell’UE che risponde della conformità. Se il fabbricante cinese non ha un rappresentante in Europa, quell’operatore sei tu.

Attenzione a un caso frequente. Se metti il tuo marchio sul prodotto, o lo modifichi in modo che cambi la conformità, le direttive ti trattano come fabbricante. Devi avere la documentazione tecnica completa e firmare tu la dichiarazione UE di conformità.

Quali regole si applicano a un prodotto elettronico?

Regola Cosa copre Organismo notificato
Direttiva 2014/35/UE (LVD) Sicurezza elettrica di apparecchi tra 50 e 1.000 V in alternata, 75 e 1.500 V in continua Non previsto
Direttiva 2014/30/UE (EMC) Emissioni e immunità elettromagnetiche Facoltativo
Direttiva 2014/53/UE (RED) Apparecchi che usano onde radio: Wi-Fi, Bluetooth, LTE, NFC Necessario se non applichi integralmente norme armonizzate
Regolamento delegato (UE) 2022/30 Cybersicurezza degli apparecchi radio connessi, dal 1° agosto 2025 Vale la regola della RED
Direttiva 2011/65/UE (RoHS) Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche Non previsto
Regolamento (UE) 2023/988 (GPSR) Sicurezza dei prodotti di consumo, per gli aspetti non coperti dalle direttive di settore Non previsto

Un apparecchio radio rientra nella RED, che copre anche sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica: non applichi LVD ed EMC separatamente. Restano RoHS, GPSR e le altre regole pertinenti, per esempio pile e batterie o rifiuti elettronici.

Per la cybersicurezza degli apparecchi radio connessi a internet le norme armonizzate EN 18031 sono state citate in Gazzetta UE con alcune restrizioni. Se il tuo prodotto ricade in quelle restrizioni, il fabbricante deve passare da un organismo notificato. Dall’11 dicembre 2027 si applicherà inoltre il Cyber Resilience Act (Regolamento (UE) 2024/2847) ai prodotti con elementi digitali, con obblighi di segnalazione delle vulnerabilità per i fabbricanti già dall’11 settembre 2026.

Quali obblighi ha l’importatore, in concreto?

Le direttive LVD, EMC, RED e RoHS hanno un articolo dedicato agli importatori con contenuti simili. Prima di immettere il prodotto devi:

  1. Verificare

    Che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità.

  2. Verificare

    Che abbia preparato la documentazione tecnica.

  3. Controllare

    Marcatura CE, identificazione del prodotto (tipo, lotto o numero di serie) e dati del fabbricante.

  4. Indicare

    Sul prodotto, o se non è possibile sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento, il tuo nome, marchio registrato e indirizzo postale.

  5. Fornire

    Istruzioni e informazioni di sicurezza in italiano.

  6. Garantire

    Che trasporto e stoccaggio non compromettano la conformità.

  7. Conservare

    Copia della dichiarazione UE di conformità per dieci anni e poter fornire la documentazione tecnica alle autorità.

  8. Agire

    Se scopri che il prodotto non è conforme: azioni correttive, ritiro o richiamo, informazione alle autorità se il prodotto presenta un rischio.

Il GPSR aggiunge per i prodotti di consumo obblighi propri: verifica della sicurezza generale, gestione dei reclami, informazioni per le vendite a distanza, collaborazione con le autorità sugli incidenti.

Quali documenti chiedere al fornitore?

  • Dichiarazione UE di conformità

    Firmata, con modello esatto, direttive e norme applicate con l’anno di edizione.

  • Rapporti di prova completi

    Non solo la prima pagina: modello, data, laboratorio, risultati.

  • Certificato dell'organismo notificato

    Quando la procedura lo richiede, con numero dell’organismo verificabile nella banca dati NANDO della Commissione.

  • Valutazione dei rischi

    E schema elettrico o elenco dei componenti critici.

  • Istruzioni e avvertenze

    In una lingua da cui partire per la traduzione.

  • Dichiarazione RoHS

    Con le prove o le dichiarazioni dei fornitori dei materiali.

Quali sono gli errori più comuni?

  • Fidarsi del "certificato CE"

    Rilasciato da una società privata sconosciuta. Non sostituisce la dichiarazione UE di conformità.

  • Rapporti di prova su un altro modello

    O su una versione precedente con componenti diversi.

  • Norme scadute o sbagliate

    Rapporti che citano edizioni non più valide o norme di un altro settore.

  • Dati dell'importatore assenti

    Su prodotto o imballo.

  • Manuale solo in inglese

    O tradotto automaticamente senza avvertenze di sicurezza.

  • Marchio proprio senza fascicolo tecnico

    Diventi fabbricante e non hai i documenti per dimostrarlo.

  • Moduli radio aggiunti

    A un prodotto senza rifare la valutazione secondo la RED.

  • Nessun controllo a campione

    Sui lotti successivi, quando il fornitore cambia un componente.

Cosa succede se la dogana blocca la merce?

Il Regolamento 2019/1020 prevede controlli alle frontiere esterne. Le autorità doganali possono sospendere lo svincolo dei prodotti che sembrano non conformi o pericolosi e coinvolgere le autorità di vigilanza del mercato, che decidono se liberare la merce, chiedere correzioni o vietarne l’immissione.

In questa fase servono documenti in ordine e una lettura tecnica dei rilievi. Una perizia di parte può spiegare perché un’etichetta mancante è sanabile o perché un rapporto di prova copre davvero il modello. Il tuo spedizioniere doganale e il tuo avvocato restano gli interlocutori per la parte procedurale.

Esempio: lampade smart importate da Lecce

Un’azienda leccese importa lampade LED con Wi-Fi da un fabbricante di Shenzhen e vuole venderle con il proprio marchio. Con il marchio proprio diventa fabbricante. La lampada usa il Wi-Fi, quindi la regola principale è la RED, con i requisiti di cybersicurezza del Regolamento delegato 2022/30; si aggiungono RoHS, le regole europee su progettazione ecocompatibile ed etichetta energetica delle sorgenti luminose e il GPSR. I rapporti di prova del fornitore coprono la sicurezza elettrica ma non la cybersicurezza. Prima dell’ordine l’azienda chiede le prove mancanti, verifica se le restrizioni sulle norme EN 18031 la obbligano a un organismo notificato e prepara etichetta e manuale in italiano. Il fascicolo resta in azienda.

Cosa può fare un ingegnere e cosa no?

Un ingegnere non certifica il prodotto e non sostituisce l’organismo notificato o il laboratorio accreditato. Può invece:

  • mappare le norme applicabili;
  • fare l’analisi dei rischi;
  • leggere e verificare rapporti di prova e dichiarazioni;
  • indicarti le prove mancanti e un laboratorio adatto;
  • costruire il fascicolo tecnico;
  • scrivere perizie tecniche di parte in caso di contestazioni.

Per un prodotto che contiene software connesso, la sicurezza di rete diventa parte della conformità: le basi sono nella guida sulla cybersecurity per PMI.

Come ti posso aiutare?

Sono ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (n. 4603, settore dell’informazione). Se il problema riguarda un software o un sistema informatico consegnato, vedi collaudi e consulenze tecniche ICT. Il mio percorso è in chi sono.

Prenota una call conoscitiva: mandami scheda tecnica e documenti del fornitore, ti dico cosa manca prima che la merce parta. Puoi scrivermi anche dalla pagina contatti.

Domande frequenti

Il certificato CE che mi manda il fornitore cinese è valido?

Spesso no. Il documento che conta è la dichiarazione UE di conformità firmata dal fabbricante, con il prodotto, le direttive e le norme applicate. Molti certificati CE sono attestati rilasciati da società private su richiesta del fornitore: non hanno valore legale e a volte si riferiscono a un altro modello. Chiedi anche i rapporti di prova completi.

Devo conservare la documentazione tecnica?

Devi conservare una copia della dichiarazione UE di conformità per dieci anni dall’immissione sul mercato e assicurarti di poter fornire la documentazione tecnica alle autorità su richiesta. Il fascicolo può restare al fabbricante, ma se il fornitore sparisce sei tu a dover rispondere. Meglio averne una copia.

Se vendo solo su Amazon o altri marketplace cambia qualcosa?

Gli obblighi restano tuoi. Il GPSR chiede inoltre che l’offerta online mostri dati del fabbricante e del responsabile nell’UE, identificazione del prodotto, avvertenze e informazioni di sicurezza. I marketplace devono eseguire gli ordini delle autorità che chiedono di rimuovere offerte di prodotti pericolosi e sospendono chi vende spesso prodotti non conformi.

Un caricabatterie USB ricade nella direttiva bassa tensione?

L’alimentatore collegato alla presa a 230 volt sì, perché lavora tra 50 e 1.000 volt in corrente alternata. Un dispositivo alimentato solo a 5 volt via USB invece è sotto la soglia della LVD. Per la sicurezza si applica allora il GPSR, oltre a EMC e RoHS. La mappa delle norme va fatta per ogni prodotto.

Fonti

  1. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato, EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  2. Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti (GPSR), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  3. MIMIT, Regolamento (UE) 2023/988: risposte alle domande frequenti mimit.gov.it · verificata il 04/10/2026
  4. Direttiva 2014/35/UE (LVD), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  5. Direttiva 2014/30/UE (EMC), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  6. Direttiva 2014/53/UE (RED), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  7. Regolamento delegato (UE) 2022/30 (cybersicurezza delle apparecchiature radio), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  8. Direttiva 2011/65/UE (RoHS), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026
  9. Regolamento (UE) 2024/2847 (Cyber Resilience Act), EUR-Lex eur-lex.europa.eu · verificata il 04/10/2026

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